Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2004. Esso si applica fino al 31 marzo 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell’Agricoltura (1)  GU L 311 dell’8.10.2004, pag. 19.
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