Art. 3
In vigore dal 21 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.
(3) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.
(4) GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.
(5) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 25.
(6) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 28.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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