Art. 2
In vigore dal 21 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 45).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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