Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 160 del 26.06.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6). (2)  GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2004 (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 3)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1826:oj#art-2