Art. 1
In vigore dal 21 ott 2004
All’, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2921/90, l’importo «3,30 euro» è sostituito dall’importo «2,70 euro».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1826:oj#art-1