Art. 2
In vigore dal 20 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2004.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura
(1) GU L 312 del 9.10.2004, pag. 3.
Storico versioni
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