Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7. (2)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 21.
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