Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. (2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. (3)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 dell’11.6.2004, pag. 9).
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