Art. 1
In vigore dal 20 ott 2004
In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1342/2003, i titoli d’esportazione per i prodotti di cui al suddetto comma sono rilasciati il giorno di presentazione della domanda, se l’importo della restituzione è pari a zero.
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