Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17). (2)  GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1983/2002 (GU L 306 dell’8.11.2002, pag. 8). (3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
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