Art. 1
Nell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98, è aggiunto il seguente comma:
In vigore dal 18 ott 2004
«I produttori le cui quote sono state riscattate a titolo del raccolto 2004 hanno diritto a ricevere, nel 2005, un importo pari al 40 % del premio. Tale importo è versato entro il 31 maggio 2005.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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