Art. 1
In vigore dal 15 ott 2004
Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, l'11 e 12 ottobre 2004 e trasmesse alla Commissione il 14 ottobre 2004, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.
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