Art. 4
In vigore dal 15 ott 2004
1. Salvo diversa disposizione, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al punto E, lettera a), del presente regolamento, e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
2. Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa indicazione) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza trasmesse dalle parti interessate a titolo riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere accompagnate da una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».
Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877
Storico versioni
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