Art. 3

Art. 3

In vigore dal 15 ott 2004
Si chiede alle autorità doganali, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all' del presente regolamento. La registrazione termina nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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