Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004. Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione (1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33. (2)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 54/2004 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 30). (3)  GU L 303 del 30.9.2004, pag. 28. ALLEGATO La tabella dell'allegato IV è modificata come segue: a) è inserita la seguente nuova linea: «09.1779 ex 0701 90 50 Patate di primizia, fresche o refrigerate dall’1.5 al 30.6.2004 1 166,66 Esenzione» dall’1.4 al 30.6.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.4 al 30.6 1 750 b) le linee dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1710, 09.1719, 09.1707, 09.1711, 09.1721, 09.1725 e 09.1772 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «09.1710 0703 10 Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati dall’1.2 al 15.6.2004 15 000 + 313,64 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 15.6.2004 Esenzione dall'1.1.-15.6 16 150 (1) 09.1719 0712 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati dall’1.1. al 31.12.2004 16 000 + 366,67 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 31.12.2004 Esenzione per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 16 550 (2) 09.1707 0805 10 Arance, fresche o secche dall’1.1 al 30.6.2004 25 000 + 1 336,67 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 30.6.2004 Esenzione (2) dall’1.7.2004 al 30.6.2005 63 020 dall’1.7.2005 al 30.6.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.7. al 30.6 68 020 di cui: di cui: 09.1711 0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 Arance dolci, fresche dall’1.1 al 31.5.2004 25 000 + 1 336,67 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 31.5.2004 (5) Esenzione (6) dall'1.12.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.12 al 31.5 34 000 (5) 09.1721 0807 19 00 Altri meloni, freschi dall’1.1 al 31.5.2004 666,667 + 23,33 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 31.5.2004 Esenzione per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5 1 175 (4) 09.1725 0810 10 00 Fragole fresche dall’1.1 al 31.3.2004 250 Esenzione dall’1.10.2004 al 31.3.2005 1 205 dall’1.10.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.10 al 31.3 1 705 09.1772 2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti dall’1.1 al 31.12.2004 1 000 + 33,33 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 31.12.2004 Esenzione (2) per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 1 050 (3)» (1)  A decorrere dal 1o gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 16 150 tonnellate peso netto. (2)  A decorrere dal 1o gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 16 550 tonnellate peso netto. (3)  A decorrere dal 1o gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 1 050 tonnellate peso netto. (4)  A decorrere dal 15 ottobre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dal periodo contingentale precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 1 175 tonnellate peso netto.
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