Art. 3
In vigore dal 14 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
(2) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 54/2004 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 30).
(3) GU L 303 del 30.9.2004, pag. 28.
ALLEGATO
La tabella dell'allegato IV è modificata come segue:
a)
è inserita la seguente nuova linea:
«09.1779
ex 0701 90 50
Patate di primizia, fresche o refrigerate
dall’1.5 al 30.6.2004
1 166,66
Esenzione»
dall’1.4 al 30.6.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.4 al 30.6
1 750
b)
le linee dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1710, 09.1719, 09.1707, 09.1711, 09.1721, 09.1725 e 09.1772 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
«09.1710
0703 10
Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati
dall’1.2 al 15.6.2004
15 000 + 313,64 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 15.6.2004
Esenzione
dall'1.1.-15.6
16 150 (1)
09.1719
0712
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
dall’1.1. al 31.12.2004
16 000 + 366,67 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 31.12.2004
Esenzione
per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12
16 550 (2)
09.1707
0805 10
Arance, fresche o secche
dall’1.1 al 30.6.2004
25 000 + 1 336,67 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 30.6.2004
Esenzione (2)
dall’1.7.2004 al 30.6.2005
63 020
dall’1.7.2005 al 30.6.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.7. al 30.6
68 020
di cui:
di cui:
09.1711
0805 10 10
0805 10 30
0805 10 50
Arance dolci, fresche
dall’1.1 al 31.5.2004
25 000 + 1 336,67 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 31.5.2004 (5)
Esenzione (6)
dall'1.12.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.12 al 31.5
34 000 (5)
09.1721
0807 19 00
Altri meloni, freschi
dall’1.1 al 31.5.2004
666,667 + 23,33 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 31.5.2004
Esenzione
per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5
1 175 (4)
09.1725
0810 10 00
Fragole fresche
dall’1.1 al 31.3.2004
250
Esenzione
dall’1.10.2004 al 31.3.2005
1 205
dall’1.10.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.10 al 31.3
1 705
09.1772
2009
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
dall’1.1 al 31.12.2004
1 000 + 33,33 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 31.12.2004
Esenzione (2)
per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12
1 050 (3)»
(1) A decorrere dal 1o gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 16 150 tonnellate peso netto.
(2) A decorrere dal 1o gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 16 550 tonnellate peso netto.
(3) A decorrere dal 1o gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 1 050 tonnellate peso netto.
(4) A decorrere dal 15 ottobre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dal periodo contingentale precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 1 175 tonnellate peso netto.
Storico versioni
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