Art. 2
In vigore dal 14 ott 2004
I quantitativi che sono stati immessi in circolazione nella Comunità, a norma del regolamento (CE) n. 747/2001, dall’inizio dei periodi contingentali ancora aperti alla data del 1o maggio 2004 nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1707, 09.1710, 09.1711, 09.1719, 09.1721 e 09.1772, vengono presi in considerazione all’entrata in vigore del presente regolamento per l’imputazione sui rispettivi contingenti tariffari fissati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 747/2001, quale modificato dal presente regolamento.
Storico versioni
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