Art. 1
In vigore dal 14 ott 2004
Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue.
1)
L' è sostituito dal testo seguente:
«
Concessioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari o quantitativi di riferimento comunitari
I prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, della Siria, del Libano, d'Israele, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e della Turchia, elencati agli allegati I-IX, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, sono ammissibili a beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali o di aliquote di dazio ridotte entro i limiti dei contingenti tariffari o nel quadro dei quantitativi di riferimento comunitari, per i periodi di tempo e conformemente alle disposizioni previsti nel presente regolamento.».
2)
All' è soppresso il paragrafo 2.
3)
L'allegato IV è modificato come previsto dall'allegato al presente regolamento.
4)
Gli allegati X e XI sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:2256:oj#art-1