Art. 1
In vigore dal 14 ott 2004
Si ritiene che le catture di molva azzurra nelle acque delle zone CIEM VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 2004.
La pesca della molva azzurra nelle acque delle zone CIEM VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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