Art. 1 · Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue:

In vigore dal 14 ott 2004
1) All’articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al primo comma entro il 30 ottobre 2004.» 2) All’articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione delle decisioni di cui al primo e al secondo comma entro il 30 ottobre 2004.» 3) All’articolo 10 è aggiunto il seguente comma: «Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al primo comma entro il 30 ottobre 2004.» 4) L’articolo 11 è modificato come segue: a) dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la Commissione decide anteriormente al 1o novembre 2004 quali Stati membri possano concedere il premio di destagionalizzazione per l'anno 2005.»; b) è aggiunto il seguente comma: «Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al terzo comma entro il 30 ottobre 2004.» 5) All’articolo 15, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al primo comma entro il 30 ottobre 2004.» 6) L’articolo 21 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la comunicazione di cui al primo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004.»; b) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la comunicazione iniziale di cui al primo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004.» 7) L’articolo 29 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è modificato come segue: i) dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 entro il 31 dicembre 2004.»; ii) è aggiunto il comma seguente: «La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione entro il 30 ottobre 2004 delle proprie intenzioni a norma del terzo comma.»; b) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Per l’anno 2004, per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la notificazione iniziale di cui al secondo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004.» 8) L’articolo 32 è modificato come segue: a) al paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente: «Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la comunicazione iniziale di cui al primo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004.»; b) al paragrafo 6, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999 entro il 31 dicembre 2004.»; c) al paragrafo 7, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente: «Nei nuovi Stati membri, le domande per l’anno 2004 sono presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi, da stabilirsi dallo Stato membro, che può avere termine nel 2005.»; d) al paragrafo 9, è aggiunto il comma seguente: «Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al primo comma entro il 30 ottobre 2004.» 9) All’articolo 35, paragrafo 2, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente: «Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, se un nuovo Stato membro decide di applicare il presente paragrafo, la comunicazione iniziale di cui al terzo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004.» 10) All’articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia comunicano alla Commissione anteriormente al 1o marzo 2005 i dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), relativi al periodo da maggio a dicembre 2004.» 11) L’allegato I è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento. 12) L’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1777:oj#art-1