Art. 1
In vigore dal 14 ott 2004
Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2003/2004 sono fissati a:
a)
12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
b)
170,929 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;
c)
5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;
d)
73,014 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l'isoglucosio B;
e)
12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;
f)
170,929 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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