Art. 1
Il regolamento (CE) n. 2390/1999 è modificato come segue:
In vigore dal 14 ott 2004
1)
Il testo dell’ è sostituito dal seguente:
«
1. Le informazioni contabili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1663/95 sono utilizzate dalla Commissione e esclusivamente per:
a)
espletare le sue funzioni nel contesto della verifica dei conti del FEAOG, sezione “garanzia”, a norma del regolamento (CE) n. 1258/1999;
b)
sorvegliare gli sviluppi e fornire previsioni nel settore agricolo.
In questo contesto, la Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possono accedere a tali informazioni.
2. I dati personali contenuti nelle informazioni raccolte sono trattati esclusivamente per gli scopi indicati nel paragrafo 1. In particolare, se le informazioni contabili sono utilizzate dalla Commissione per gli scopi indicati al paragrafo 1, lettera b), la Commissione rende tali dati anonimi e li tratta esclusivamente in forma aggregata.
3. Per ogni domanda relativa al trattamento dei suoi dati personali, l’interessato può rivolgersi al seguente indirizzo della direzione generale per l’Agricoltura della Commissione europea: AGRI-J1@cec.eu.int
4. La Commissione garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni contabili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1663/95.».
2)
Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 2390/1999 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1769:oj#art-1