Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 ott 2004
1.   Per i prodotti indicati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime d'intervento pubblico, siano stati immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d'intervento tra il 1o ottobre 2004 e il 30 settembre 2005, si procede ad un deprezzamento del valore equivalente alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo prevedibile di vendita. 2.   Per stabilire l'ammontare del deprezzamento, gli organismi d'intervento applicano ai valori dei prodotti acquistati ogni mese i coefficienti riportati in allegato. 3.   Gli importi delle spese così calcolate sono comunicati alla Commissione mediante le dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione (2).
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