Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. (2)  GU L 313 del 30.11.2001, pag. 9. (3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
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