Art. 1
Il regolamento (CE) n. 2318/2001 è modificato come segue:
In vigore dal 13 ott 2004
1)
Nel titolo, la frase «relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» è sostituita dalla frase seguente:
«relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura».
2)
L' è sostituito dal seguente:
«
1. Uno Stato membro può concedere il riconoscimento a un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in tale Stato membro solamente qualora:
a)
essa raggruppi una minima parte del numero totale di organizzazioni di produttori riconosciute dallo Stato membro in questione in un determinato settore d'attività e
b)
il valore della produzione commercializzata dall'associazione rappresenti, nel settore di attività interessato, almeno il 20 % del valore della produzione nazionale.
2. Uno Stato membro può concedere il riconoscimento a un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in diversi Stati membri solamente qualora:
a)
l’associazione abbia la propria sede ufficiale sul territorio di tale Stato membro;
b)
il valore della produzione commercializzata dall'associazione rappresenti una proporzione minima della produzione di un determinato prodotto della pesca in una data zona;
c)
le organizzazioni di produttori che costituiscono l’associazione si occupino congiuntamente di sfruttamento, produzione e commercializzazione di risorse della pesca e
d)
l’associazione svolga la propria attività nel rispetto delle disposizioni sulla ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (3).
3. Lo Stato membro che ospita la sede ufficiale dell’associazione mette a punto, di concerto con gli altri Stati membri interessati, la cooperazione amministrativa necessaria per garantire il rispetto delle condizioni per il riconoscimento ed effettuare i controlli sulle attività dell’associazione. La cooperazione amministrativa deve includere anche la revoca del riconoscimento.
4. Un’associazione di organizzazioni di produttori non può detenere una posizione dominante in un dato mercato, a meno che ciò non sia necessario per perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato.
5. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2318/2001 si applicano mutatis mutandis alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in uno e più Stati membri.
6. L’, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 908/2000 non si applica alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in differenti Stati membri.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:1767:oj#art-1