Art. 2
In vigore dal 13 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 16 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 17.12.2003, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1111/2004 (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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