Art. 9 · Controlli

Art. 9

Controlli

In vigore dal 12 ott 2004
1.   Per ogni organizzazione di produttori e ogni trasformatore sono eseguiti seguenti controlli: a) controlli fisici per verificare la concordanza tra i certificati di consegna di cui all', paragrafo 2, e il rispetto dei requisiti minimi di qualità stabiliti all', riguardanti come minimo: i) il 5 % dei quantitativi conferiti alla trasformazione qualora non ricorrano le condizioni di cui all', paragrafo 5, primo comma; ii) il 50 % dei quantitativi conferiti alla trasformazione qualora ricorrano le condizioni di cui all', paragrafo 5, primo comma; b) controlli amministrativi e contabili al fine di verificare: i) per quanto riguarda l'organizzazione di produttori, la concordanza tra i quantitativi totali commercializzati, la quantità totale conferita alla trasformazione, il totale dei certificati di consegna di cui all', paragrafo 2, il totale dei quantitativi indicati nelle domande di aiuto, da una parte, e i pagamenti ricevuti dal trasformatore, dall'altra; ii) per quanto riguarda il trasformatore, la concordanza tra la quantità dei prodotti finiti ottenuti dalle materie prime ricevute con le quantità di prodotti finiti venduti. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i trasformatori firmatari di contratti con le organizzazioni produttori conservano per almeno tre anni i seguenti dati: a) i quantitativi complessivi di materia prima ricevuta; b) la quantità di prodotto ricevuto dalle organizzazioni produttori che beneficiano delle disposizioni del presente regolamento, ripartita per organizzazione di produttori; c) i quantitativi di ciascun prodotto finito ottenuto dai quantitativi di cui al primo trattino; d) le quantità di ciascun prodotto finito giacenti in magazzino all'inizio del trimestre e alla fine del trimestre.
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