Art. 7
Comunicazione delle consegne
In vigore dal 12 ott 2004
1. A partire dall'inizio dei periodi di cui all', secondo comma, l'organizzazione di produttori comunica alle autorità competenti dello Stato membro, entro le ore 18 del giorno lavorativo precedente, ogni conferimento ai trasformatori titolari dei contratti di cui all', compresi i quantitativi per i quali successivamente non sarà presentata domanda di aiuto a norma dell'.
Nella comunicazione si precisa in particolare il quantitativo da consegnare, il luogo e l'ora della consegna e il numero d'identificazione del contratto al quale si riferisce. La comunicazione è inoltrata per via elettronica e le autorità destinatarie ne conservano traccia scritta per almeno tre anni.
Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono chiedere le informazioni supplementari che ritengano necessarie per il controllo fisico delle consegne.
2. Al momento dell'entrata nello stabilimento di trasformazione di una partita consegnata in forza di un contratto, viene rilasciato un certificato di consegna che precisa quanto segue:
a)
la data e l'ora dello scarico;
b)
il numero d'identificazione del contratto al quale la partita si riferisce;
c)
il peso netto.
Il certificato di consegna è redatto in quattro esemplari. Esso è firmato dal trasformatore, o dal suo rappresentante, e dall'organizzazione di produttori, o dal suo rappresentante. Ogni certificato reca un numero d'identificazione.
L'organizzazione di produttori e il trasformatore conservano un esemplare ciascuno del certificato di consegna.
3. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla settimana di consegna l'organizzazione di produttori trasmette alle autorità competenti dello Stato membro le informazioni di cui al paragrafo 2 mediante comunicazione elettronica.
Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni di cui all', paragrafo 5, primo comma, l'organizzazione di produttori trasmette la comunicazione di cui al primo comma del presente paragrafo entro il primo giorno lavorativo successivo alla consegna.
Storico versioni
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