Art. 5
Prezzo limite
In vigore dal 12 ott 2004
1. Per ciascuna regione di produzione lo Stato membro propone alla Commissione un luogo di quotazione e le caratteristiche di calibro e di presentazione del prodotto di categoria I che serve da riferimento per la constatazione della situazione del mercato dei cavolfiori freschi in tale regione.
2. Lo Stato membro propone alla Commissione, per periodi di durata non inferiore a un mese, il prezzo medio del prodotto di cui al paragrafo 1 nelle ultime cinque campagne, escludendo il corso medio più elevato e il corso medio più basso di uno dei cinque anni considerati.
3. Lo Stato membro propone alla Commissione un prezzo limite per regione di produzione, pari all'80 % del prezzo medio di cui al paragrafo 2.
4. La Commissione fissa, in base alle proposte di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e di ogni altro elemento pertinente di cui disponga, il prezzo limite di cui al paragrafo 3 e lo comunica allo Stato membro interessato.
5. L'aiuto di cui all' può essere versato solo se il corso constatato nel luogo di quotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si è mantenuto al di sotto del prezzo limite fissato a norma del paragrafo 4 per due giorni consecutivi di quotazione.
L'aiuto non viene più versato a partire dal giorno successivo al primo giorno in cui il corso constatato è di nuovo pari o superiore al prezzo limite fissato a norma del paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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