Art. 4
Contratti
In vigore dal 12 ott 2004
1. I contratti di cui all', primo comma, lettera b), sono conclusi per iscritto. Essi coprono i periodi di cui all', secondo comma, oggetto della domanda preliminare dell'organizzazione produttori.
2. I contratti comprendono come minimo le seguenti indicazioni:
a)
il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori;
b)
il nome e l'indirizzo del trasformatore;
c)
la quantità minima di materia prima da conferire alla trasformazione, eventualmente suddivisa in partite, e le caratteristiche qualitative dei prodotti oggetto del contratto, nonché l'impegno del produttore di conferire dette quantità e qualità;
d)
il periodo coperto;
e)
la quantità massima di materia prima conferita che il trasformatore si impegna a trasformare per contratto;
f)
il prezzo da versare all'organizzazione di produttori per le materie prime, mediante bonifico bancario o postale, nonché la fase di consegna a cui si applica;
g)
le indennità previste in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dei contraenti, segnatamente per quanto riguarda il pagamento integrale del prezzo specificato nel contratto, i termini di pagamento e l'obbligo di consegnare e di accettare i quantitativi contrattuali massimi e minimi.
3. Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari in materia di contratti.
Storico versioni
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