Art. 4 · Contratti

Art. 4

Contratti

In vigore dal 12 ott 2004
1.   I contratti di cui all', primo comma, lettera b), sono conclusi per iscritto. Essi coprono i periodi di cui all', secondo comma, oggetto della domanda preliminare dell'organizzazione produttori. 2.   I contratti comprendono come minimo le seguenti indicazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori; b) il nome e l'indirizzo del trasformatore; c) la quantità minima di materia prima da conferire alla trasformazione, eventualmente suddivisa in partite, e le caratteristiche qualitative dei prodotti oggetto del contratto, nonché l'impegno del produttore di conferire dette quantità e qualità; d) il periodo coperto; e) la quantità massima di materia prima conferita che il trasformatore si impegna a trasformare per contratto; f) il prezzo da versare all'organizzazione di produttori per le materie prime, mediante bonifico bancario o postale, nonché la fase di consegna a cui si applica; g) le indennità previste in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dei contraenti, segnatamente per quanto riguarda il pagamento integrale del prezzo specificato nel contratto, i termini di pagamento e l'obbligo di consegnare e di accettare i quantitativi contrattuali massimi e minimi. 3.   Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari in materia di contratti.
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