Art. 11 · Informazione della Commissione

Art. 11

Informazione della Commissione

In vigore dal 12 ott 2004
1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ogni trimestre, le seguenti informazioni: a) l'elenco delle organizzazioni di produttori che hanno presentato una domanda preliminare, accettata dallo Stato membro a norma dell'; b) le proposte di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, per ciascuna delle organizzazioni di produttori interessate; c) i quantitativi contrattuali sottoscritti dalle organizzazioni di produttori a norma dell', paragrafo 2, lettere c) ed e). Le informazioni devono pervenire alla Commissione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio del relativo trimestre. 2.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione non appena ricorrono le condizioni di cui all', paragrafo 5, primo comma, per una data organizzazione di produttori.
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