Art. 10 · Recupero e sanzioni

Art. 10

Recupero e sanzioni

In vigore dal 12 ott 2004
1.   Si procede al recupero degli aiuti indebitamente versati alle organizzazioni di produttori, maggiorati degli interessi, compresi gli aiuti con riferimento ai quali siano emerse irregolarità all'atto dei controlli di cui all'. Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in base alle disposizioni della legislazione nazionale e non è inferiore al tasso d'interesse generalmente previsto per la ripetizione dell'indebito dalla legislazione nazionale. 2.   Salvo in caso di errore palese, se emergono irregolarità relative all'applicazione del presente regolamento il beneficiario/richiedente è tenuto: a) se l'aiuto è già stato versato, oltre al recupero di cui al paragrafo 1: i) in caso di frode, a versare un importo pari all'importo indebitamente percepito; ii) negli altri casi, a versare il 50 % dell'importo indebitamente percepito; b) se sono state presentate domande di aiuto a norma dell', ma l'aiuto non è stato versato: i) in caso di frode, a versare un importo pari all'importo indebitamente richiesto; ii) negli altri casi, a versare il 50 % dell'importo indebitamente richiesto. 3.   In caso di falsa dichiarazione lo Stato membro esclude l'organizzazione di produttori dal beneficio delle disposizioni del presente regolamento e ne informa la Commissione. 4.   Gli importi recuperati, i relativi interessi e gli importi dovuti a titolo di sanzione sono versati all'organismo pagatore competente e sono dedotti dalle spese finanziate dal FEAOG.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1761:oj#art-10