Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 12 ott 2004
1.   Alle condizioni stabilite dal presente regolamento, le organizzazioni di produttori beneficiano di un aiuto pari a 50 EUR per tonnellata di cavolfiori raccolti nella Comunità, di cui al codice NC ex 0704 10 00, da esse conferiti alla trasformazione in caso di degradazione dei prezzi sul mercato dei cavolfiori freschi. 2.   L'aiuto di cui al paragrafo 1 è versato con cadenza trimestrale, in base ai periodi di cui all', secondo comma, per determinati quantitativi di cavolfiori conferiti ai trasformatori e da essi accettati, ove ricorrano le condizioni di cui all', paragrafo 5, primo comma, in ordine ai prezzi. 3.   Per ogni trimestre e fermo restando il disposto dell', paragrafo 4, l'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è versato per la parte dei quantitativi consegnati ai trasformatori, e da essi accettati, eccedente i quantitativi minimi di cui all', paragrafo 2, lettera c). La somma dei quantitativi che beneficiano dell'aiuto di cui al paragrafo 1 e dei quantitativi ritirati in virtù delle disposizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2200/96 non può tuttavia superare il 15 % dei quantitativi commercializzati nel corso dello stesso trimestre.
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