Art. 9
In vigore dal 11 ott 2004
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso in relazione al presente regolamento, in particolare quelle concernenti i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
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