Art. 8

Art. 8

In vigore dal 11 ott 2004
Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o il rifiuto di renderli disponibili, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che vi è stata negligenza.
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