Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 ott 2004
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà o in possesso delle persone fisiche accusate dall’ICTY elencate nell’allegato I, o da esse detenuti. 2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche elencate nell’allegato I. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
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