Art. 12
Il presente regolamento si applica:
In vigore dal 11 ott 2004
a)
nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
b)
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c)
a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;
d)
a tutte le persone giuridiche, i gruppi o le entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
e)
a tutte le persone giuridiche, i gruppi o le entità operanti all'interno della Comunità.
Storico versioni
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