Art. 10
La Commissione è autorizzata a:
In vigore dal 11 ott 2004
a)
modificare l’allegato I, tenendo conto delle decisioni del Consiglio relative all’attuazione della posizione comune 2004/694/PESC; e
b)
modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1763:oj#art-10