Art. 10 · La Commissione è autorizzata a:

Art. 10

La Commissione è autorizzata a:

In vigore dal 11 ott 2004
a) modificare l’allegato I, tenendo conto delle decisioni del Consiglio relative all’attuazione della posizione comune 2004/694/PESC; e b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1763:oj#art-10