Art. 1
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
In vigore dal 11 ott 2004
1)
per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:
a)
contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
b)
depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;
c)
valori mobiliari e titoli di credito, compresi partecipazioni e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, warrant, obbligazioni non garantite e contratti derivati, negoziati a livello pubblico o privato;
d)
interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
e)
credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari;
f)
lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
g)
documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie;
h)
qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione;
2)
per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, variazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
3)
per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
4)
per «congelamento delle risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.
Storico versioni
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