Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 ott 2004
Un’offerta è valida soltanto se ha ad oggetto una quantità di almeno 1 000 tonnellate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1757:oj#art-2