Art. 8

Art. 8

In vigore dal 11 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/70/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 97). ALLEGATO I Le informazioni di cui all' comprendono: a) la descrizione dei prodotti interessati; b) l'origine dei prodotti interessati; c) l'elenco degli Stati membri che importano il prodotto interessato; d) il volume delle importazioni dei prodotti interessati nella Comunità, espresso in numero di spedizioni e peso ovvero colli o unità; e) l'elenco degli organismi nocivi di cui all'allegato I o II della direttiva 2000/29/CE che potrebbero essere presenti nel prodotto interessato; f) il numero di spedizioni del prodotto interessato sulle quali è stata riscontrata la presenza degli organismi nocivi di cui alla lettera e); g) la prevista mobilità degli organismi nocivi di cui alla lettera e) allo stadio più mobile al quale l’organismo si potrebbe sviluppare sul corrispondente vegetale o prodotto vegetale; h) il numero di spedizioni del prodotto interessato intercettate per motivi diversi dalla presenza degli organismi nocivi di cui alla lettera e); i) il numero di spedizioni dei prodotti interessati sulle quali è stata eseguita un’ispezione fitosanitaria materiale. Per quanto concerne le informazioni di cui alle lettere d), f), h) e i), il dossier deve fornire almeno i dati relativi al triennio che precede l'anno in cui è presentato. ALLEGATO II Le informazioni di cui all', paragrafo 1, comprendono, per ciascun prodotto: a) il numero complessivo di spedizioni importate; b) il numero complessivo di spedizioni ispezionate; c) il numero complessivo di casi in cui sono stati intercettati organismi nocivi elencati negli allegati I o II della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda le spedizioni importate ai sensi della presente direttiva e le relative precisazioni; d) il numero complessivo di spedizioni dei prodotti interessati intercettati per motivi diversi dalla presenza degli organismi nocivi di cui alla lettera c) e le relative precisazioni.
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