Art. 8
In vigore dal 11 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/70/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 97).
ALLEGATO I
Le informazioni di cui all' comprendono:
a)
la descrizione dei prodotti interessati;
b)
l'origine dei prodotti interessati;
c)
l'elenco degli Stati membri che importano il prodotto interessato;
d)
il volume delle importazioni dei prodotti interessati nella Comunità, espresso in numero di spedizioni e peso ovvero colli o unità;
e)
l'elenco degli organismi nocivi di cui all'allegato I o II della direttiva 2000/29/CE che potrebbero essere presenti nel prodotto interessato;
f)
il numero di spedizioni del prodotto interessato sulle quali è stata riscontrata la presenza degli organismi nocivi di cui alla lettera e);
g)
la prevista mobilità degli organismi nocivi di cui alla lettera e) allo stadio più mobile al quale l’organismo si potrebbe sviluppare sul corrispondente vegetale o prodotto vegetale;
h)
il numero di spedizioni del prodotto interessato intercettate per motivi diversi dalla presenza degli organismi nocivi di cui alla lettera e);
i)
il numero di spedizioni dei prodotti interessati sulle quali è stata eseguita un’ispezione fitosanitaria materiale.
Per quanto concerne le informazioni di cui alle lettere d), f), h) e i), il dossier deve fornire almeno i dati relativi al triennio che precede l'anno in cui è presentato.
ALLEGATO II
Le informazioni di cui all', paragrafo 1, comprendono, per ciascun prodotto:
a)
il numero complessivo di spedizioni importate;
b)
il numero complessivo di spedizioni ispezionate;
c)
il numero complessivo di casi in cui sono stati intercettati organismi nocivi elencati negli allegati I o II della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda le spedizioni importate ai sensi della presente direttiva e le relative precisazioni;
d)
il numero complessivo di spedizioni dei prodotti interessati intercettati per motivi diversi dalla presenza degli organismi nocivi di cui alla lettera c) e le relative precisazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1756:oj#art-8