Art. 6

Art. 6

In vigore dal 11 ott 2004
Qualora, dalla valutazione di cui all', paragrafo 2, o dal giudizio di cui all', paragrafo 3, ovvero dalle più recenti notifiche di intercettazioni negli Stati membri, risulti che il prodotto interessato non soddisfa più il disposto dell', la Commissione modifica l'elenco dei prodotti interessati per i quali i controlli fitosanitari possono essere eseguiti con frequenza ridotta e pubblica la suddetta modifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1756:oj#art-6