Art. 5
In vigore dal 11 ott 2004
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, ai fini della sorveglianza dell'importazione dei prodotti interessati sui quali sono eseguiti controlli fitosanitari ai sensi del presente regolamento gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni di cui all'allegato II, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
2. In base a queste informazioni e conformemente alle disposizioni degli , la Commissione elabora una relazione e valuta se e con quale frequenza i controlli fitosanitari per i prodotti interessati possono proseguire con frequenza ridotta in applicazione del presente regolamento.
3. Qualora l'1 % del numero complessivo di spedizioni importate del prodotto interessato soggette a una frequenza ridotta in applicazione del presente regolamento risulti infetto da uno qualsiasi degli organismi elencati negli allegati I o II della direttiva 2000/29/CE, il prodotto interessato in questione non è più considerato prodotto per il quale i controlli fitosanitari possono essere eseguiti con frequenza ridotta.
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