Art. 4 · 1.   Il livello della frequenza ridotta di cui all'articolo 2, paragrafo 2, si basa sui seguenti criteri:

Art. 4

1.   Il livello della frequenza ridotta di cui all'articolo 2, paragrafo 2, si basa sui seguenti criteri:

In vigore dal 11 ott 2004
a) il numero di spedizioni del prodotto interessato intercettate per la presenza di organismi nocivi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, lettera e); b) la prevista mobilità degli organismi nocivi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, lettera e), allo stadio più mobile al quale l'organismo si potrebbe sviluppare sul vegetale o prodotto vegetale in questione; c) il numero di spedizioni dei prodotti interessati sulle quali è stata effettuata un'ispezione fitosanitaria materiale; d) ogni altro fattore pertinente per la determinazione del rischio fitosanitario derivante dalla transazione in questione. 2.   Il tipo di frequenza ridotta è espresso come percentuale minima di controlli fitosanitari che gli Stati membri possono eseguire sui prodotti interessati. Tale percentuale minima si applica per ciascuno Stato membro a tutte le spedizioni dei prodotti in questione importate sul proprio territorio.
Storico versioni

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