Art. 4
1. Il livello della frequenza ridotta di cui all'articolo 2, paragrafo 2, si basa sui seguenti criteri:
In vigore dal 11 ott 2004
a)
il numero di spedizioni del prodotto interessato intercettate per la presenza di organismi nocivi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, lettera e);
b)
la prevista mobilità degli organismi nocivi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, lettera e), allo stadio più mobile al quale l'organismo si potrebbe sviluppare sul vegetale o prodotto vegetale in questione;
c)
il numero di spedizioni dei prodotti interessati sulle quali è stata effettuata un'ispezione fitosanitaria materiale;
d)
ogni altro fattore pertinente per la determinazione del rischio fitosanitario derivante dalla transazione in questione.
2. Il tipo di frequenza ridotta è espresso come percentuale minima di controlli fitosanitari che gli Stati membri possono eseguire sui prodotti interessati. Tale percentuale minima si applica per ciascuno Stato membro a tutte le spedizioni dei prodotti in questione importate sul proprio territorio.
Storico versioni
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