Art. 2
In vigore dal 11 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell’11 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC
Codice paesi terzi (1)
Valore forfettario all'importazione
0702 00 00
052
66,7
999
66,7
0707 00 05
052
90,0
999
90,0
0709 90 70
052
80,7
999
80,7
0805 50 10
052
62,4
388
51,5
524
24,4
528
44,6
999
45,7
0806 10 10
052
82,5
400
168,8
624
85,8
999
112,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90
388
85,2
400
96,0
508
97,6
512
110,5
524
110,5
720
37,3
800
144,6
804
96,9
999
97,3
0808 20 50
052
99,1
388
83,6
999
91,4
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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