Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 ott 2004
1.   Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 ottobre 2004 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all', lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente. 2.   Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di novembre 2004 possono essere presentate domande di titoli per 4 331,540 t.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1753:oj#art-1