Art. 1 · Per le spese imputabili dell’esercizio 2005 del FEOAG, sezione garanzia:

Art. 1

Per le spese imputabili dell’esercizio 2005 del FEOAG, sezione garanzia:

In vigore dal 8 ott 2004
1) il tasso d’interesse di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,2 %; 2) il tasso d’interesse specifico di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,1 % per la Francia, l’Austria, Portogallo, e la Svezia ed al 2,0 % per l’Irlanda e la Finlandia.
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