Art. 1
Per le spese imputabili dell’esercizio 2005 del FEOAG, sezione garanzia:
In vigore dal 8 ott 2004
1)
il tasso d’interesse di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,2 %;
2)
il tasso d’interesse specifico di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,1 % per la Francia, l’Austria, Portogallo, e la Svezia ed al 2,0 % per l’Irlanda e la Finlandia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1751:oj#art-1