Art. 2
In vigore dal 8 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).
(2) GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/2004 (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10).
(3) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 57).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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