Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 ott 2004
Il regolamento (CE) n. 2125/95 e il regolamento (CE) n. 359/2004 si applicano alla gestione del contingente autonomo, fatte salve le disposizioni del presente regolamento. Tuttavia le disposizioni dell’, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2125/95 non sono applicabili alla gestione del contingente autonomo.
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