Art. 5
Il contingente autonomo è suddiviso come segue:
In vigore dal 7 ott 2004
—
70 % per gli importatori tradizionali,
—
30 % per i nuovi importatori.
Se il quantitativo assegnato a una delle categorie di importatori non è interamente utilizzato dalla stessa, il quantitativo residuo può essere assegnato all'altra categoria.
Storico versioni
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