Art. 2
In vigore dal 7 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 218 dell’1.8.1992, pag. 105. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1400/98 (GU L 187 dell’1.7.1998, pag. 54).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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